STATUTO

STATUTO AERO CLUB DI L’AQUILA

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

 

COSTITUZIONE, OGGETTO SOCIALE, SCOPI E DENOMINAZIONE

ART. 1

L'Aero Club di L’Aquila (AeCAQ) Associazione Sportiva Dilettantistica, ha quale oggetto sociale l’esercizio senza fini di lucro, anche ai sensi dell’art. 8 del D.lgs 36/2021, in via stabile e principale, dell’organizzazione e della gestione di attività sportive dilettantistiche, culturali, didattiche, turistiche e promozionali, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica e nei settori:

  1. del volo a motore non acrobatico;
  2. del volo a vela non acrobatico;
  3. del volo acrobatico sia a motore sia a vela;
  4. del volo da diporto o sportivo a motore o con paramotore;
  5. del volo con aeromobili ad ala rotante;
  6. del paracadutismo;
  7. del pallone libero o dirigibile;
  8. della costruzione aeronautica amatoriale e del restauro dei velivoli storici;
  9. del volo da diporto o sportivo privo di motore;
  10. dell'aeromodellismo.

Tali attività vengono definite successivamente con la parola "specialità" unita alla relativa specificazione.

In particolare, l'Aero Club di L’Aquila Associazione Sportiva Dilettantistica deve perseguire, nel quadro delle attività di cui al precedente comma, la formazione di una coscienza aeronautica della gioventù.

Inoltre l'Aero Club di L’Aquila Associazione Sportiva Dilettantistica promuove e incoraggia ogni altra forma di attività nel campo aeronautico sportivo e di volontariato nell'ambito della Protezione Civile ed in ogni altro settore.

Svolge propaganda aeronautica, diffonde la cultura aeronautica e collabora con le pubbliche autorità locali nello studio o nella risoluzione dei problemi di interesse, opera, comunque, al fine di sviluppare le attività aeronautiche in ogni loro aspetto.

L'Aero Club di L’Aquila Associazione Sportiva Dilettantistica può svolgere attività a favore di Amministrazioni o Enti Pubblici, ai sensi dell'articolo 143, comma 3, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.) e della normativa vigente in materia.

L'Aero Club di L’Aquila Associazione Sportiva Dilettantistica può svolgere, entro i limiti prescritti dalla vigente legislazione, ogni attività connessa o finalizzata agli scopi istituzionali, sia direttamente, sia in forma partecipata.

L'Aero Club di L’Aquila Associazione Sportiva Dilettantistica è Associazione Sportiva Dilettantistica e, in quanto tale, ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs 36/2021 svolge la sua attività senza fini di lucro, pertanto non può prevedere né effettuare, neanche in modo indiretto, distribuzione di utili, di avanzi di gestione, di fondi, di riserve e di capitale a favore di soci, lavoratori o componenti degli organi sociali. Eventuali avanzi di gestione, provenienti da attività commerciali legalmente consentite e gestite obbligatoriamente in contabilità separata, devono essere reinvestiti nel potenziamento dell'attività statutaria.

L'Aero Club di L’Aquila Associazione Sportiva Dilettantistica è soggetto di diritto privato e può anche assumere la forma di Associazione, di Società a responsabilità limitata (s.r.l.) o di Società Cooperativa a responsabilità limitata (S.c.ar.l.), fermo restando il principio dell'assenza dei fini di lucro, dell'intrasmissibilità delle quote, del divieto di distribuzione di utili sotto qualsiasi forma, nonché l'obbligo di devoluzione del patrimonio ad Associazioni o Società analoghe in caso di scioglimento.

Il contributo associativo, annualmente versato dai soci, non é trasmissibile e non é rivalutabile.

Per ciascuna specialità, che abbia almeno dieci soci muniti del titolo aeronautico in corso di validità e che abbia almeno un socio effettivamente praticante ai sensi dell'art. 20, comma 1, n. 9 dello Statuto dell'Aero Club d'Italia, può essere costituita negli Aero Club locali apposita sezione di specialità.

I componenti di dette sezioni eleggono, in riunioni separate da tenere prima delle assemblee di cui al successivo articolo 9, un rappresentante di specialità, membro del Consiglio Direttivo dell'Aero Club di L’Aquila Associazione Sportiva Dilettantistica ai sensi dell'art. 13, comma 1, n. 3 del presente statuto.

La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

L’ordinamento interno dell’Aero Club di L’Aquila a.s.d. è ispirato ai principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, come da previsione dell’art. 7 del D.Lgs. 36/2021.

ART. 1 bis

La denominazione dell’Aero Club è Aero Club di L’Aquila (AeCAQ) Associazione Sportiva Dilettantistica.

L’Aero Club ha sede legale in via degli Zingari 56 – 67100 Preturo (AQ)

ART. 1 ter

Il presente statuto è redatto anche ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021 n. 36 al quale l’Aero Club di L’Aquila a.s.d. conforma le proprie attività sotto ogni profilo.

 

TITOLO II
SOCI


ART. 2

Possono diventare soci dell'Aero Club di L’Aquila Associazione Sportiva Dilettantistica:

  1. coloro che hanno conseguito una delle licenze o titoli aeronautici di seguito indicati, anche se scaduti di validità:
    1. - licenza di pilota di velivolo;
    2. - licenza di pilota di elicottero; 
    3. - licenza di pilota di aliante;
    4. - licenza di pilota di autogiro;
    5. - licenza di pilota di dirigibile;
    6. - licenza di pilota di pallone libero;
    7. - licenza di paracadutista sportivo;
    8. - attestato di idoneità al pilotaggio per il volo da diporto o sportivo (VDS);
    9. - attestato di aeromodellista;
    10. - licenza di operatore radiotelefonista di stazione aeronautica;
    11. - altri che l'Assemblea dell'Aero Club d'Italia, su proposta del Consiglio Federale, deliberi di aggiungere;
  2. gli allievi aspiranti ai titoli aeronautici di cui alla precedente lettera a);
  3. altre persone interessate alle attività istituzionali, compresi gli operatori di autocostruzione aeronautica.

I soci delle categorie a) e b) devono costituire la maggioranza dei soci iscritti all'Aero Club di L’Aquila Associazione Sportiva Dilettantistica.

É in facoltà dell'Aero Club di L’Aquila Associazione Sportiva Dilettantistica conferire speciali distinzioni, diplomi e medaglie, nonché di proporre al Consiglio Federale dell'Aero Club d'Italia la nomina a Presidente Onorario e Socio onorario dell'Aero Club di L’Aquila Associazione Sportiva Dilettantistica.

I Soci d'Onore nominati dall'Aero Club d'Italia sono soci dell'Aero Club di L’Aquila Associazione Sportiva Dilettantistica con sede nella circoscrizione di loro residenza, con esonero dal pagamento del contributo associativo annuale.

Gli appartenenti alle Forze Armate, in possesso di titolo aeronautico, possono svolgere attività presso gli Aero Club locali anche se privi della qualifica di socio.

Chi aspira ad ottenere la qualifica di socio deve presentare apposita domanda sottoscritta da due soci dello stesso Aero Club di L’Aquila Associazione Sportiva Dilettantistica.

Sull'accoglimento della domanda si pronuncia, con insindacabile giudizio, il Consiglio Direttivo dell'Aero Club di L’Aquila Associazione Sportiva Dilettantistica.

L'accoglimento della domanda deve essere seguito dal versamento degli importi per la quota di prima ammissione, se stabilita, e per il contributo associativo annuo. L'iscrizione nel Libro dei Soci decorre dalla data di tale versamento. 

ART. 3

Le misure delle quote di prima ammissione per i nuovi soci e del contributo associativo annuo sono fissate dal Consiglio Direttivo dell'Aero Club di L’Aquila Associazione Sportiva Dilettantistica con cadenza annuale.

Speciali facilitazioni possono essere previste per i soci minorenni, per i soci maggiorenni prima del compimento del 26° anno di età, per i soci che abbiano compiuto il 60° anno di età, per i soci con anzianità di iscrizione superiore ai venticinque anni, per i campioni di specialità nazionali od internazionali e per i disabili.

Il contributo associativo annuo deve essere versato entro il mese di gennaio di ogni anno.

Il mancato pagamento del contributo associativo annuale entro tale termine comporta l'automatica decadenza dalla qualità di socio. É facoltà del Consiglio Direttivo dell'Aero Club di L’Aquila Associazione Sportiva Dilettantistica di riammettere i soci decaduti a norma del comma precedente, esentandoli dal pagamento della quota di ammissione. 

ART. 4

I soci hanno diritto di partecipare alle attività dell'Aero Club di L’Aquila Associazione Sportiva Dilettantistica, di usufruire dei vantaggi derivanti dalla sua organizzazione e di godere dei benefici inerenti alla sua struttura.
Alle attività dell'Aero Club di L’Aquila Associazione Sportiva Dilettantistica possono partecipare, con particolari facilitazioni deliberate annualmente dal Consiglio Direttivo, i soci di altre associazioni federate o di enti aggregati all'Aero Club d'Italia.

L'Aero Club di L’Aquila Associazione Sportiva Dilettantistica, attraverso apposite convenzioni, può, anche indirettamente, intrattenere rapporti di collaborazione e scambio sia con altri Aero Club Federati o Enti Aggregati all'Aero Club d'Italia, sia con enti pubblici o privati interessati alle attività istituzionali dell'Aero Club di L’Aquila Associazione Sportiva Dilettantistica. 

ART. 5

La qualità di socio si perde per decadenza nel caso previsto dal precedente art. 3, comma 4, per volontarie dimissioni, per radiazione.

La radiazione é pronunciata dalla Commissione Permanente di Disciplina dell'Aero Club di L’Aquila Associazione Sportiva Dilettantistica. Il provvedimento di radiazione, passato in giudicato, comporta il divieto di associazione successiva presso altro Aero Club Federato, Ente aggregato e Associazione Benemerita dell'Aero Club d'Italia.

La radiazione può essere revocata con delibera motivata del Consiglio Federale dell'Aero Club d'Italia, non prima che sia trascorso un biennio dalla data del provvedimento definitivo.

Contro i provvedimenti della Commissione Permanente di Disciplina é ammesso ricorso rispettivamente, in relazione alla tipologia della fattispecie, al Collegio dei Probiviri ovvero agli Organi di Giustizia Federale dell'Aero Club d'Italia entro sessanta giorni dalla comunicazione dei provvedimenti stessi.

Il ricorso non sospende l'applicazione del provvedimento. 

ART. 6

Hanno voto deliberativo nelle assemblee e possono rivestire cariche sociali, salve le limitazioni previste dal successivo art. 22, i soli soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota sociale e con anzianità di appartenenza al Sodalizio di almeno tre mesi.

I soci onorari nominati dall'Aero Club d'Italia possono partecipare alle Assemblee e rivestire cariche sociali, ma non possono esercitare il diritto di voto.

Tutte le cariche sociali sono gratuite. Può, tuttavia, essere previsto, a carico dell'Aero Club di L’Aquila Associazione Sportiva Dilettantistica, un rimborso per le spese documentate effettivamente sostenute da parte del Presidente e dei componenti degli Organi dell'Aero Club di L’Aquila Associazione Sportiva Dilettantistica per l'esercizio del loro mandato.

I soci che abbiano rapporto di dipendenza dall'Aero Club di L’Aquila Associazione Sportiva Dilettantistica o, comunque, siano da esso a qualunque titolo remunerati, ad eccezione del mero rimborso spese, non possono rivestire alcuna carica sociale. Essi possono partecipare alle assemblee, ma non hanno diritto di voto.

 

TITOLO III
ORGANI DELL’AERO CLUB
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

 

Capo I
GENERALITA’


ART. 7

Gli Organi dell'Aero Club di L’Aquila Associazione Sportiva Dilettantistica sono:

  • l'Assemblea;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Presidente;
  • la Commissione Permanente di Disciplina;
  • il Collegio dei Revisori dei Conti.

 

Capo II
ASSEMBLEA

ART. 8

L'Assemblea é l'organo di indirizzo politico-strategico dell'Aero Club di L’Aquila Associazione Sportiva Dilettantistica.

Compongono l'Assemblea ed hanno in essa diritto di intervento e di voto: 

  • il Presidente dell'Aero Club di L’Aquila Associazione Sportiva Dilettantistica, che la presiede;
  • i membri del Consiglio Direttivo;
  • tutti i soci, salve le limitazioni di cui al precedente art. 6. Ogni socio può esprimere un solo voto.

L'Assemblea é sovrana per il conseguimento degli scopi sociali e può essere convocata in sessione ordinaria o straordinaria. 

 

ART. 9

L'Assemblea é convocata dal Presidente dell'Aero Club di L’Aquila Associazione Sportiva Dilettantistica.

L'Assemblea é convocata in sessione ordinaria:

  1. entro il mese di marzo per deliberare sul conto consuntivo e sulla relazione concernente le attività svolte nell'anno precedente;
  2. entro il mese di ottobre per deliberare sul bilancio preventivo e sul programma di massima per l'anno successivo;
  3. per deliberare su tutte le materie che ad essa vengano sottoposte dal Consiglio Direttivo;
  4. per eleggere, mediante voto segreto, il Presidente dell'Aero Club di L’Aquila Associazione Sportiva Dilettantistica, i membri del Consiglio Direttivo e i membri del Collegio dei Revisori dei Conti scelti tra i soci, muniti di adeguata qualificazione.

L'Assemblea é convocata in sessione straordinaria:

  1. per deliberare lo scioglimento dell'Aero Club di L’Aquila Associazione Sportiva Dilettantistica ai sensi del successivo art. 29;
  2. per deliberare eventuali modifiche statutarie;
  3. in tutti gli altri casi per cui non é prevista la sessione ordinaria. 

 

ART. 10

L'Assemblea é, altresì, convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o, su richiesta motivata e corredata da ordine del giorno, da almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto. 

ART. 11

La convocazione dell'Assemblea é effettuata con avviso esposto nella sede sociale almeno venti giorni prima della data fissata per la riunione e con invito spedito, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, a tutti gli aventi diritto almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.

L’Assemblea potrà essere svolta da remoto attraverso strumenti di telecomunicazione certificati ed idonei a garantire la identità del partecipante e la segretezza del voto.

L'avviso e l'invito devono indicare il tipo di assemblea, ordinaria o straordinaria, gli argomenti posti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della riunione in prima e in seconda convocazione.

La riunione in seconda convocazione non può avere luogo prima che siano trascorse 24 ore e non oltre trenta giorni dalla data fissata per la prima convocazione.

Non sono ammesse deleghe per l'esercizio del diritto di voto. 

ART. 12

L'Assemblea ordinaria é regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea straordinaria é regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, con almeno la presenza di un terzo dei componenti con diritto di voto.

Salvo che sia diversamente disposto dal presente Statuto, le deliberazioni, nell'ambito dell'Assemblea ordinaria e straordinaria, sono prese a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto.

Per le elezioni degli organi di cui all'art. 9, lettera d), le votazioni avvengono mediante scheda segreta a maggioranza relativa dei voti validamente espressi.

 

Capo III
CONSIGLIO DIRETTIVO


ART. 13

Il Consiglio Direttivo dell'Aero Club é composto:

  • dal Presidente dell'Aero Club di L’Aquila Associazione Sportiva Dilettantistica che lo presiede e lo convoca;
  • da cinque Consiglieri eletti dall'Assemblea, tra i quali il Presidente nomina un Vice Presidente;
  • da un Consigliere per ognuna delle specialità, effettivamente praticate, previste dall'art. 1 del presente statuto.

I Consiglieri di cui al precedente n. 3 vengono eletti ai sensi del penultimo comma dell'art. 1 del presente statuto e sulla base delle norme regolamentari specifiche emanate dall'Aero Club d'Italia.

Si verifica la decadenza del Consigliere di Specialità al verificarsi della mancanza anche di uno solo dei requisiti di cui all'art. 1 del presente Statuto.

I Consiglieri durano in carica 4 anni e possono essere rieletti.

Il Consigliere di una nuova sezione di specialità, eletto nel quadriennio in corso, termina il proprio mandato allo scadere del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede sociale o presso altro luogo indicato nell'avviso di convocazione purché entro il territorio provinciale ove ha sede l'Aero Club di L’Aquila Associazione Sportiva Dilettantistica.

Esso deve essere convocato per iscritto, anche a mezzo telefax o messaggio di posta elettronica, almeno 48 ore prima del giorno fissato per la riunione, indicando il luogo, la data e l'ora della convocazione, nonché l'ordine del giorno. 

ART. 14

Il Consiglio Direttivo é l'organo di esecuzione dell'Assemblea e delibera su tutte le materie non espressamente riservate alla competenza dell'Assemblea.

Predispone i bilanci preventivi e consuntivi.

Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo occorre la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

 

Capo IV
PRESIDENTE


ART. 15

Il Presidente dell'Aero Club di L’Aquila Associazione Sportiva Dilettantistica è eletto dall'Assemblea dell'Aero Club stesso fra i soci che siano titolari di tessera FAI in corso di validità o che lo siano stati per almeno due anni nell'ultimo decennio.

Il Presidente dura in carica 4 anni.

Il Presidente è eleggibile senza limiti al numero dei mandati. 

La rappresentanza legale dell’Aero Club locale federato è attribuita al Presidente.

ART. 16

Il Presidente dell'Aero Club di L’Aquila Associazione Sportiva Dilettantistica ha la legale rappresentanza dell'Aero Club stesso.

Il Presidente sovrintende all'attività dell'Aero Club di L’Aquila Associazione Sportiva Dilettantistica, convoca le riunioni degli organi collegiali e ne fissa l'ordine del giorno, vigila sull'attuazione delle deliberazioni collegiali.

Al Presidente medesimo spettano le funzioni apicali di programmazione, indirizzo e controllo dell'intera attività dell'Aero Club di L’Aquila Associazione Sportiva Dilettantistica.

Il Presidente é competente a deliberare, in caso di indifferibilità ed urgenza, i provvedimenti che si rendessero necessari, da presentare alla ratifica del Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente.

Il Presidente può delegare al Vicepresidente o ad un membro del Consiglio Direttivo la firma degli atti di ordinaria amministrazione.

Il Presidente può delegare il Vicepresidente o un membro del Consiglio Direttivo a presiedere l'Assemblea.

 

Capo V
COMMISSIONE PERMANENTE DI DISCIPLINA


ART. 17

La Commissione Permanente di Disciplina è composta dal Presidente dell'Aero Club di L’Aquila Associazione Sportiva Dilettantistica, che la presiede, dal Vicepresidente e dal Consigliere più anziano di età.

Le infrazioni di carattere disciplinare delle quali possono essere chiamati a rispondere i soci si prescrivono al termine del quarto anno successivo a quello in cui é stato posto in essere l'ultimo atto integrante le infrazioni stesse.

Il Presidente dell'Aero Club di L’Aquila Associazione Sportiva Dilettantistica contesta, dalla conoscenza del fatto, gli addebiti al socio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, assegnandogli un termine non inferiore a 15 giorni per le controdeduzioni. Trascorso tale termine, anche in assenza di controdeduzioni del socio, la Commissione può comminare sanzioni nei confronti del socio che abbia:

  1. compiuto atti disonorevoli;
  2. mancato ai doveri sociali;
  3. compiuto atti di indisciplina di volo;
  4. compiuto violazioni sportive;
  5. danneggiato, in qualunque modo, l'interesse materiale o l'immagine, il prestigio, il buon nome dell'Aero Club di L’Aquila Associazione Sportiva Dilettantistica;
  6. compiuto atti diretti a turbare l'ordinato svolgimento delle attività sociali.

La Commissione, se riconosce la responsabilità del socio, infligge le seguenti sanzioni:

  1. il rimprovero scritto;
  2. la sospensione fino ad un anno;
  3. la radiazione.

Le decisioni della Commissione sono comunicate al socio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

L'azione disciplinare nei confronti del Presidente dell'Aero Club di L’Aquila Associazione Sportiva Dilettantistica può essere promossa solo da parte del Consiglio Direttivo con decisione unanime del Vice Presidente e dei Consiglieri.

In tal caso i motivi dell'incolpazione saranno trasmessi al Presidente dell'Aero Club d'Italia che li sottoporrà, rispettivamente, agli organi della Giustizia Federale o al Collegio dei Probiviri dell'Aero Club d'Italia, ai sensi dell'art. 27 dello Statuto dell'Aero Club d'Italia.

Le decisioni sono ricorribili davanti al Collegio dei Probiviri dell'Aero Club d'Italia, se trattasi di violazioni di carattere sociale, e davanti agli organi di Giustizia Federale dell'Aero Club d'Italia, se trattasi di altri illeciti, entro novanta giorni dalla notifica del provvedimento.

Qualora l'azione disciplinare sia intrapresa nei confronti di un altro membro della Commissione Permanente di Disciplina, diverso dal Presidente dell'Aero Club di L’Aquila Associazione Sportiva Dilettantistica, nella Commissione medesima, in sostituzione del componente incolpato, subentrerà il secondo consigliere più anziano di età. 

 

ART 18

Contro i provvedimenti della Commissione Permanente di Disciplina é ammesso ricorso, rispettivamente al Collegio dei Probiviri ovvero agli Organi di Giustizia Federale dell'Aero Club d'Italia, in relazione alla tipologia della fattispecie, entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione della decisione.

Il ricorso non sospende l'applicazione del provvedimento disciplinare.

Le parti possono essere assistite da avvocati o da soci di Aero Club federati, di Enti aggregati e di Associazioni benemerite.

La decisione del Collegio dei Probiviri e degli Organi di Giustizia Federale é provvedimento definitivo e prevede la liquidazione delle eventuali spese sostenute per il giudizio.

 

Capo VI
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI


ART. 19

Il controllo dell'amministrazione dell'Aero Club di L’Aquila Associazione Sportiva Dilettantistica è affidato ad un Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre Revisori eletti dall'Assemblea dello stesso Aero Club di L’Aquila Associazione Sportiva Dilettantistica, i quali eleggono, tra di loro, il Presidente del Collegio.

Essi durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.

I Revisori esaminano i bilanci preventivi, i conti consuntivi, i registri delle deliberazioni, gli atti giustificativi delle spese e la contabilità, presentando le loro relazioni con le conclusioni e le proposte al Consiglio Direttivo e all'Assemblea.

I verbali delle riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti devono essere raccolti in apposito registro custodito presso la sede dell'Aero Club di L’Aquila Associazione Sportiva Dilettantistica.

I Revisori dei Conti assistono alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

 

Capo VII 
SOSTITUZIONE NEGLI ORGANI COLLEGIALI DECADENZE E DIMISSIONI - CAUSE DI INELEGGIBILITA'


ART. 20

In caso di dimissioni, morte, inabilitazione o interdizione di alcuni membri, anche in tempi diversi, ma prima dell'assemblea elettiva, fino alla metà dei componenti di qualunque organo collegiale, si provvede alla loro sostituzione, alla prima assemblea utile successiva, mediante elezione di tanti nuovi membri, i quali resteranno in carica fino alla data di naturale scadenza dell'organo di appartenenza.

In caso di dimissioni, morte, inabilitazione o interdizione, anche in tempi diversi, ma prima dell'assemblea elettiva, della maggioranza dei componenti di ciascun organo collegiale, si verifica la decadenza dello stesso.

La decadenza del Consiglio Direttivo non comporta la decadenza del Presidente dell'Aero Club di L’Aquila Associazione Sportiva Dilettantistica.

L'Assemblea per l'elezione dei nuovi organi é fissata in prima convocazione non più tardi di novanta giorni dalla decadenza.

La mancata convocazione dell'Assemblea entro tale termine comporta la decadenza del Presidente e del Consiglio Direttivo.

In tal caso l'Aero Club d'Italia provvederà a nominare un commissario straordinario per la convocazione dell'Assemblea dell'Aero Club di L’Aquila Associazione Sportiva Dilettantistica.

La decadenza, per qualsiasi causa, di un organo dell'Aero Club di L’Aquila Associazione Sportiva Dilettantistica, salvo quanto previsto nel successivo art. 21, non comporta la decadenza degli altri organi.

In tal caso, si provvede al rinnovo, fino alla naturale scadenza dell'organo decaduto. 

ART. 21

In caso di dimissioni, morte, inabilitazione o interdizione del Presidente dell'Aero Club di L’Aquila Associazione Sportiva Dilettantistica si verifica l'automatica e contemporanea decadenza del Consiglio Direttivo.

In tal caso il Consiglio Direttivo ed il Presidente, se dimissionario, restano in carica per il disbrigo degli affari correnti fino all'elezione dei nuovi organi da parte dell'Assemblea dell'Aero Club di L’Aquila Associazione Sportiva Dilettantistica, che deve essere indetta con avviso di convocazione inviato entro quindici giorni dalla data della cessazione.

In caso di morte del Presidente, assume le funzioni per il disbrigo degli affari correnti il Vice Presidente o in mancanza il consigliere più anziano di nomina e, in caso di parità, il più anziano di età.

La data dell'Assemblea deve essere fissata, in ogni caso, entro quarantacinque giorni dalla cessazione dalla carica. 


ART. 22

Alle cariche elettive possono accedere solo i soci dell'Aero Club di L’Aquila Associazione Sportiva Dilettantistica.

Non possono ricoprire cariche elettive:

  1. coloro che non siano cittadini della U.E. maggiorenni;
  2. coloro che risultino colpiti da interdizione, inabilitazione, fallimento o condanna a pena detentiva per delitti non colposi; a tal fine, l'applicazione della pena su richiesta dell'imputato é equiparata alla condanna;
  3. coloro che siano stati assoggettati, da parte dell'Aero Club d'Italia, oppure da parte del Comitato Olimpico Nazionale Italiano o di una sua Federazione, a squalifiche o a inibizioni complessivamente superiori a sei mesi;
  4. coloro che comunque siano interessati in attività privata, industriale o commerciale effettuata per o in concorrenza con l'Aero Club d'Italia e/o gli Aero Club federati, Enti Aggregati e le Associazioni benemerite.

L'appartenenza a un organo dell'Aero Club d'Italia o alle STS é incompatibile con qualunque carica elettiva nell'ambito dell'Aero Club federato.

In caso di elezione in ambito centrale, i candidati per i quali si determinasse tale incompatibilità, decadranno automaticamente dalla carica periferica già rivestita.

Qualunque carica elettiva presso un Aero Club federato é incompatibile con cariche elettive presso altro Aero Club federato.

 


TITOLO IV
AMMINISTRAZIONE


ART. 23

Il Patrimonio dell'Aero Club di L’Aquila Associazione Sportiva Dilettantistica è costituito:

  1. da tutti i beni mobili e immobili e dagli altri valori di proprietà dell'Aero Club di L’Aquila Associazione Sportiva Dilettantistica;
  2. dai beni mobili ed immobili dei quali l'Aero Club di L’Aquila Associazione Sportiva Dilettantistica divenisse a qualsiasi titolo proprietario.

Gli Aero Club locali hanno patrimonio proprio, distinto da quello dell'Aero Club d'Italia, e godono, rispetto a quest'ultimo, di piena autonomia nei limiti del presente Statuto. 

ART. 24

Le entrate dell'Aero Club di L’Aquila Associazione Sportiva Dilettantistica sono costituite:

  1. dalle rendite patrimoniali;
  2. dalle quote di ammissione per i nuovi soci, dai contributi associativi annuali, da ogni altro contributo ordinario e/o straordinario dei soci;
  3. dai contributi volontari e dalle donazioni di persone o Enti pubblici e privati;
  4. da proventi derivanti dall'attività istituzionale e da altre attività consentite;
  5. dai fondi introitati a seguito di raccolte pubbliche occasionalmente svolte dall'Aero Club di L’Aquila Associazione Sportiva Dilettantistica in presenza di ricorrenze o campagne di sensibilizzazione e per i quali deve essere redatto e conservato il rendiconto di cui all'art. 8 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460;
  6. da eventuali contributi dell'Aero Club d'Italia e di altre Amministrazioni pubbliche per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di cui all'art. 9 del D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517. 

 

ART. 25

I fondi occorrenti per l'ordinaria gestione sono depositati presso uno o più Istituti di Credito, scelti dal Consiglio Direttivo, con criteri di massima trasparenza.

I prelevamenti sono effettuati a firma del Presidente o di un suo delegato. 

ART. 26

Ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 36/2021 l’Aero Club locale federato è tenuto alla redazione dei rendiconti economico-finanziari.

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio preventivo entro il 31 ottobre ed il conto consuntivo entro il 31 marzo e li sottopone per l'approvazione all'Assemblea.

Ai bilanci ed ai conti di cui al comma precedente va data adeguata pubblicità tra i soci e gli aventi diritto.

Essi sono inviati all'Aero Club d'Italia entro venti giorni dalla data di approvazione. 

ART. 27

Presso l'Aero Club devono essere conservati i registri previsti dalla legislazione vigente e dal presente Statuto ed in ogni caso:

  1. il Libro dei Verbali dell'Assemblea;
  2. il Libro dei Verbali del Consiglio Direttivo;
  3. il Libro dei Verbali del Collegio dei Revisori dei Conti;
  4. il Libro dei Verbali della Commissione Permanente di Disciplina;
  5. il Libro dei Soci, che deve essere aggiornato trimestralmente e che può anche essere tenuto in formato elettronico, ma stampabile a semplice richiesta e, comunque, almeno annualmente entro il termine del 28 febbraio dell'anno successivo.

I suddetti libri devono essere tenuti in conformità alla normativa vigente.

 

 

TITOLO V
ATTIVITA' SPORTIVA

ART. 28

L'attività sportiva è definita ai sensi dell'art. 43 dello Statuto dell'Aero Club d'Italia.

Ogni anno, entro i termini indicati dall'Aero Club d'Italia, l'Aero Club di L’Aquila Associazione Sportiva Dilettantistica sottopone allo stesso Aero Club d'Italia le proposte concernenti l'attività sportiva, per il loro coordinamento nel quadro dell'attività sportiva nazionale.

Il Presidente dell'Aero Club di L’Aquila Associazione Sportiva Dilettantistica propone all'Aero Club d'Italia, per la successiva nomina da parte del Consiglio Federale, i nominativi dei Giudici Sportivi.

 

TITOLO VI
SCIOGLIMENTO DELL’AERO CLUB DI L'AQUILA
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA


ART. 29

Lo scioglimento dell'Aero Club di L’Aquila Associazione Sportiva Dilettantistica può essere deliberato dal Consiglio Federale dell'Aero Club d'Italia, per gravi motivi, su proposta del Presidente dell'Aero Club d'Italia o dei due terzi dei soci riuniti in Assemblea.

In caso di scioglimento, l'Aero Club d'Italia provvede alla nomina di un Commissario liquidatore e, ai sensi dell’art. 8 del D. Lgs. 36/2021, devolve il patrimonio ai fini sportivi indicando l'Associazione, dalle analoghe finalità, cui devolvere il patrimonio, ovvero prescrivendo la destinazione dello stesso ai fini sportivi o di pubblica utilità.

I Revisori dei Conti, in carica al momento della messa in liquidazione, continuano a esercitare le proprie funzioni fino al termine delle operazioni relative. 

ART. 30

Per gravi motivi, su proposta del Presidente dell'Aero Club d'Italia, o a richiesta della metà più uno dei soci dell'Aero Club Federato aventi diritto al voto, il Consiglio Federale dell'Aero Club d'Italia può sfiduciare gli Organi di tale Aero Club Federato e nominare un Commissario Straordinario, il quale assume i poteri degli Organi disciolti.

Il Commissario resta in carica per sei mesi con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, per provvedere alla ricostituzione degli organi disciolti.

Tale termine può essere prorogato, in caso di necessità, dal Consiglio Federale dell'Aero Club d'Italia secondo le esigenze.

 

TITOLO VII
SCISSIONE DI UN AERO CLUB DI L'AQUILA
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

ART. 31

 In caso di scissione dell’Aero Club di L’Aquila Associazione Sportiva Dilettantistica plurispecialistico in più Aero Club locali, il Consiglio Federale dell'Aero Club d'Italia, se richiesto da una o più parti, nomina un Commissario ad acta che dirime le controversie relative all'assegnazione dell'attivo e del passivo del patrimonio sociale.

Il Commissario procede alla formazione di una situazione patrimoniale alla data della scissione ed assegna i beni costituenti l'attivo patrimoniale ed i debiti costituenti il passivo, tenendo conto della loro destinazione d'uso, del numero dei soci praticanti le singole specialità e dell'ammontare delle quote sociali pagate dalle varie categorie di soci nel decennio precedente la scissione.

TITOLO VIII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 32

Gli Aero Club locali, che abbiano ottenuto la federazione all'Aero Club d'Italia in base alle norme in vigore col precedente Statuto, la conservano e, pertanto, partecipano all'Assemblea elettiva per la ricostituzione degli organi dell'Aero Club d'Italia, fermo il requisito dell'anzianità di federazione di 12 mesi precedenti la data di celebrazione dell'Assemblea.

Il presente statuto tipo dovrà essere adottato dagli Aero Club Federati, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Gli organi degli Aero Club locali, eletti in forza dello statuto previgente restano in carica fino alla scadenza naturale del loro mandato.

Le modifiche statutarie, se dovute all'adeguamento allo "statuto tipo" approvato dall'Aero Club d'Italia e dalle competenti autorità, debbono essere adottate dall'Assemblea ordinaria dell'Aero Club di L’Aquila Associazione Sportiva Dilettantistica in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti, e in entrambi i casi con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto.

 


 


PRINCIPI INFORMATORI DELLO STATUTO TIPO DELLE FEDERAZIONI SPORTIVE AERONAUTICHE TITOLO I COSTITUZIONE E SCOPI


ART. 1

La Federazione Sportiva Aeronautica (FSA) raggruppa in rapporto federativo gli Aero Club e le altre associazioni affiliate che esercitano attività sportiva in una delle specialità di cui all'art. 6, comma 1 , n. 1, dello Statuto dell'Aero Club d'Italia (AeCI), in conformità al disposto dell'art. 15 del medesimo Statuto dell'AeCI. Può essere riconosciuta dall’AeCI una sola FSA per ciascuna delle specialità di cui allo stesso art. 6, comma 1, n. 1, dello Statuto dell'AeCI.

ART. 2

La FSA è Ente di diritto privato e ha lo scopo di svolgere, senza fini di lucro, le attività sportive aeronautiche. Nello svolgimento di tali attività, la FSA e le Associazioni ad essa affiliate non potranno prevedere né effettuare, anche in modo indiretto, distribuzione di utili, di avanzi di gestione, di fondi, di riserve e di capitale. Alla FSA si applicano gli artt. da 12 a 17 dello Statuto dell’Aero Club d’Italia.

 

TITOLO II
FEDERAZIONE ALL’ AERO CLUB D’ ITALIA


ART. 3

La FSA, al fine di ottenere la federazione all’Aero Club d’Italia, deve avere i requisiti richiesti dagli articoli 12 e 13 dello Statuto dell’ AeCI.

ART. 4

La federazione all’Aero Club d’Italia è concessa, su domanda della singola FSA, dall’Assemblea dell’AeCI, secondo il disposto dell'art. 6, ultimo comma, dello Statuto dell’AeCI. La qualità di Federazione Sportiva Aeronautica federata all’Aero Club d’Italia si perde nei casi previsti dall’articolo 16 dello Statuto dell'AeCI.

 

TITOLO III
ORGANI SOCIALI

Capo I
GENERALITÀ 
ART. 5

Gli Organi della Federazione Sportiva Aeronautica sono :

  1. l' Assemblea;
  2. il Consiglio Federale;
  3. il Presidente;
  4. il Collegio dei Revisori dei Conti;

Capo II
ASSEMBLEA

ART. 6

L’Assemblea è costituita dal Presidente della FSA, dai membri del Consiglio Federale, dai Presidenti degli Aero Club e delle altre Associazioni affiliate, che devono essere eletti fra i soci che siano sportivi in attività o che siano stati titolari di tessera sportiva rilasciata dalla Federazione Aeronautica Internazionale (FAI) per almeno due anni, e dal Rappresentante degli Atleti in attività, eletto secondo il Regolamento predisposto dal Consiglio Federale dell’AeCI e approvato dall’Assemblea dell'AeCI. Ciascun componente dell’Assemblea ha diritto ad un solo voto. Possono partecipare all’Assemblea della FSA, senza diritto di voto, i Rappresentanti delle Sezioni della stessa specialità oggetto della FSA, che siano stati eletti ai sensi dell’art. 1, comma 8, dello Statuto tipo degli Aero Club locali. L’Assemblea, nel rispetto delle norme contenute nello Statuto dell’Aero Club d’Italia, ha tutti i poteri per conseguire gli scopi sociali. Essa è ordinaria o straordinaria.

ART. 7

L’Assemblea è l’organo deliberante della FSA ed è convocata dal Presidente della FSA almeno due volte l’anno: - entro il mese di marzo per deliberare sul conto consuntivo e sulla relazione dell’attività svolta nell’anno precedente; - entro il mese di ottobre per deliberare sul bilancio preventivo e sul programma di massima dell’anno successivo. Essa elegge, a scrutinio segreto, il Presidente della FSA, i componenti del Consiglio Federale e un Revisore dei Conti della FSA medesima.

ART. 8

L’Assemblea è convocata ogni qualvolta il Consiglio Federale lo ritenga necessario, o, su richiesta motivata, con predisposto ordine del giorno, da almeno un terzo delle Associazioni affiliate.

ART. 9

La convocazione dell’Assemblea è effettuata con avviso esposto nella sede sociale almeno venti giorni prima di quello fissato per la riunione e con invito, spedito mediante lettera raccomandata, ad ogni componente dell’Assemblea stessa almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’adunanza. L’avviso e l’invito devono indicare gli argomenti posti all’ordine del giorno, la data, l’ora e il luogo della riunione in prima e in seconda convocazione. La riunione in seconda convocazione non può aver luogo prima di 24 ore da quella fissata per la prima convocazione. Non sono ammesse deleghe per l’esercizio del diritto di voto. E’ ammesso l’esercizio del voto per corrispondenza, secondo le norme previste dal comma 5 dell’art. 2532 del Codice Civile.

ART. 10

L’Assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti della stessa. La riunione in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei presenti. Salvo che per l’elezione del Presidente della FSA, le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. Nelle votazioni palesi, a parità di voti, prevale il voto di chi presiede.

 

Capo III
CONSIGLIO FEDERALE

ART. 11

Il Consiglio Federale è composto: A. dal Presidente della FSA, che lo presiede e lo convoca per iscritto e comunque con avviso esposto nella sede sociale almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione; B. dai Consiglieri eletti dall’Assemblea della FSA in numero da tre a nove, tra i quali il Consiglio elegge il Vicepresidente. Il Consiglio dura in carica quattro anni.

ART. 12

Il Consiglio Federale è l’organo di esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea. Per la validità delle adunanze del Consiglio Federale occorre la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Il Consiglio delibera a maggioranza di voti. In caso di parità decide il voto di chi presiede.

ART. 13

Le controversie fra le Associazioni affiliate sono risolte dal Consiglio Federale della FSA. Contro il provvedimento di quest’ultimo è ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri dell’AeCI.

 

Capo IV
PRESIDENTE

ART. 14

Il Presidente della FSA è eletto dall’Assemblea con votazione a scheda segreta, a maggioranza di due terzi dei presenti, al primo scrutinio, e a maggioranza assoluta dei presenti, nei successivi. Dura in carica quattro anni e può essere rieletto consecutivamente una sola volta. Il Presidente eletto per due volte consecutive non può essere eletto per un terzo mandato prima che siano decorsi almeno quattro anni dalla scadenza dell’ultimo mandato.

ART. 15

Il Presidente ha la legale rappresentanza della FSA. In casi di indifferibilità e urgenza, il Presidente è competente a deliberare i provvedimenti ritenuti necessari, da presentare alla ratifica dell’Assemblea della FSA nella prima riunione utile. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente. Il Presidente può delegare la firma degli atti di ordinaria amministrazione al Vicepresidente.

 

Capo V
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ART. 16

Il controllo della amministrazione della FSA è affidato ad un Collegio composto da tre Revisori dei conti eletti fra soggetti iscritti all'Albo dei Revisori contabili, dei quali: a) uno eletto dall’Assemblea della FSA, b) due eletti dal Consiglio Federale dell’Aero Club d’Italia, tra i quali il Consiglio medesimo elegge il Presidente. Essi durano in carica 4 anni e possono essere rieletti. I Revisori esaminano i bilanci, i conti consuntivi, i registri delle deliberazioni, gli atti giustificativi delle spese, la contabilità e presentano le loro relazioni con conclusioni e proposte al Consiglio Federale o all’Assemblea della FSA. I verbali delle riunioni del Collegio devono essere raccolti in apposito registro custodito nella sede della FSA I Revisori assistono alle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Federale della FSA senza diritto di voto.

 

Capo VI
SOSTITUZIONE DI MEMBRI DEGLI ORGANI COLLEGIALI DECADENZA DI ORGANO COLLEGIALE E DIMISSIONI DEL PRESIDENTE


ART. 17

In caso di dimissioni, morte, inabilitazione o interdizione di alcuni membri, fino alla metà meno uno, di qualunque Organo Collegiale, si fa luogo alla loro sostituzione con i primi dei non eletti. I membri surrogati restano in carica fino alla scadenza dell’Organo Collegiale . In caso di dimissioni, morte, inabilitazione o interdizione della metà dei componenti dell’Organo Collegiale, si verifica la decadenza dello stesso.

ART. 18

La decadenza, per qualsiasi causa, di un Organo della FSA, non comporta la decadenza degli altri Organi. In tal caso, si farà luogo al rinnovo, fino alla scadenza di tutti gli Organi, dell’Organo decaduto.

 

TITOLO IV
CANDIDATURE - ELETTORATO - INCOMPATIBILITA’ 

ART. 19

Per quanto concerne le norme relative alle candidature, all’elettorato attivo e passivo e alle incompatibilità, si applicano le norme di cui al Titolo V, Capo X, articoli 40, 41e 42 dello Statuto dell’Aero Club d’Italia.

 

TITOLO V
AMMINISTRAZIONE

ART. 20

Per la gestione amministrativo-contabile della FSA, si applicano le norme previste all’art.17 dello Statuto dell’AeCI.

ART. 21

Il patrimonio della FSA è costituito:

  1. da tutti i beni mobili e immobili di proprietà della FSA;
  2. dai beni mobili e immobili dei quali la FSA divenisse, a qualsiasi titolo, proprietaria.
ART. 22

Le entrate della FSA sono costituite :

  1. dalle rendite patrimoniali;
  2. dalle quote di ammissione e dalle quote associative annuali, nonché dai contributi ordinari e straordinari delle Associazioni affiliate;
  3. dai contributi volontari e dalle donazioni di persone o Enti;
  4. dai proventi derivanti dall’ attività istituzionale della FSA;
  5. dai contributi da parte dell’Aero Club d’Italia;
  6. da ogni altra eventuale entrata.
ART. 23

I fondi occorrenti per l’ordinaria gestione sono depositati presso uno o più Istituti di credito, scelti dal Consiglio Federale della FSA, con un criterio di massima trasparenza. I prelevamenti sono effettuati dal Presidente della FSA interessata o da un suo delegato.

ART. 24

L’anno finanziario della FSA coincide con l’anno solare. Il Consiglio Federale della FSA predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo e li sottopone all’Assemblea della FSA, in tempo utile per le deliberazioni di cui all’art. 7 del presente Statuto tipo. Entro 10 giorni dalle delibere di cui sopra, il bilancio preventivo e il conto consuntivo sono inviati all’Aero Club d’Italia per l’approvazione ai sensi dell’art. 32, n. 20, dello Statuto dell’Aero Club d’Italia.

 

TITOLO VI
ATTIVITÀ SPORTIVA


ART. 25

Ogni anno, entro i termini fissati dall’Aero Club d’Italia, le FSA sottopongono al medesimo il programma concernente la propria attività sportiva per l’anno successivo, ai fini del coordinamento nel quadro sportivo nazionale e per la relativa l’approvazione. I Presidenti delle FSA sottopongono alla Commissione Centrale Sportiva Aeronautica dell’Aero Club d’Italia i nominativi per la nomina a Commissari sportivi, i quali durano in carica un anno e possono essere confermati.

 

TITOLO VII
SCIOGLIMENTO DELLE FSA O DEGLI ORGANI SOCIALI


ART. 26

Lo scioglimento della Federazione può essere richiesto dalla metà più uno dei Presidenti delle Associazioni affiliate ed è deliberato dal Consiglio Federale dell’Aero Club d’Italia. In caso di scioglimento, l’Aero Club d’Italia provvede alla nomina di un Commissario liquidatore e indica l’Ente dalle finalità analoghe cui devolvere il patrimonio, o prescrive la destinazione dello stesso a fini di pubblica utilità. I Revisori dei Conti, in carica al momento della messa in liquidazione, continuano a esercitare le proprie funzioni fino al termine delle operazioni relative.

ART. 27

Per gravi motivi, su proposta del Presidente dell’AeCI, o a richiesta della metà più uno dei Presidenti delle Associazioni affiliate, il Consiglio Federale dell’AeCI può sciogliere gli Organi Direttivi della FSA, ai sensi dell’art.32, numero 14, dello Statuto AeCI, e nominare un Commissario Straordinario, il quale assume, per un periodo di 180 giorni, tutti i poteri degli Organi disciolti, per provvedere alla loro ricostituzione. Tale periodo può essere prorogato fino ad un anno.

 

TITOLO VIII
DISPOSIZIONI FINALI


ART. 28

Le Associazioni che intendono affiliarsi alla FSA sono Enti di diritto privato, debbono possedere i requisiti di cui all’art. 15 dello Statuto dell’AeCI e debbono dotarsi di ordinamenti che non contrasti con il medesimo Statuto dell’AeCI, con lo Statuto tipo degli Aero Club locali e con lo Statuto tipo delle FSA.

ART. 29

Il Presidente dell’Aero Club d’Italia può disporre anche ispezioni atte ad accertare il possesso e/o il mantenimento dei requisiti necessari per la federazione della FSA all’Aero Club d’Italia e per l’affiliazione delle Associazioni alla FSA.

Meteo in Aviosuperficie

webcam

meteo Cliccare sulle immagini per una maggiore risoluzione o
per i dati di dettaglio

I Nostri Sponsor

Tecnam

Fondazione CARISPAQ

 

Cerca

Informativa sui Cookie

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella Cookie Policy. Si invita a visionare anche la Privacy Policy per una completa comprensione della nostra politica sulla privacy.